LE DICHIARAZIONE DI:
– Trasferimento di residenza da altro Comune
– Trasferimento di residenza dall’estero e/o all’estero
– Cambio di indirizzo all’interno del comune
dovranno essere rese utilizzando i nuovi moduli predisposti dal Ministero dell’Interno.
I MODULI SONO DISPONIBILI:
- presso gli sportelli dell’Ufficio Servizi Demografici:
– a Fabbriche di Vallico, palazzo comunale, loc. Campaccio 2
(dal lunedì al sabato, ore 8,00-14,00)
– a Vergemoli, uffici distaccati, ex Comune di Vergemoli, via del Giardino 21
(lunedì e giovedì, ore9,00-13,00, sabato, ore 9,00-12,00) - sul sito ufficiale del Comune di Fabbriche di Vergemoli (in calce alla presente pagina)
Una volta compilati, potranno essere trasmessi all’Ufficio Anagrafe del Comune di nuova residenza con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta da parte dell’interessato all’ Ufficio Anagrafe, Fabbriche di Vallico – Loc. Campaccio 2, o all’Ufficio Distaccato di Vergemoli, Via del Giardino 1, negli orari di apertura;
- a mezzo posta, con lettera raccomandata, indirizzata a: Comune di Fabbriche di Vergemoli – Loc. Campaccio 2 – Fabbriche di Vallico – 55021 Fabbriche di Vergemoli LU
- a mezzo fax, al n. 0583 761762 con allegata copia di un documento di identità valido del dichiarante (maggiorenne) del nucleo familiare
- all’indirizzo di posta elettronica: b.comunelli@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it allegando la domanda recante la firma autografa e la copia di un documento di identità valido del dichiarante, acquisiti mediante scanner oppure allegando la domanda sottoscritta con firma digitale
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.fabbrichedivergemoli@postacert.toscana.it utilizzando la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
A conclusione della pratica potranno essere rilasciati i certificati di residenza e stato di famiglia; dopo che i dati saranno stati confermati dal precedente Comune, potranno essere rilasciate tutte le certificazioni anagrafiche.
Il nuovo Comune di residenza dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, in particolare l’effettiva dimora abituale all’indirizzo dichiarato; trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata dall’interessato, se non ci saranno state da parte del Comune comunicazioni in merito ai requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata senza altra formalità.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e la rilevanza penale della dichiarazione mendace.
In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli accertamenti svolti dall’Ufficio Anagrafe è prevista la segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Procedura analoga per il cambio di abitazione all’interno del Comune o il trasferimento di residenza all’estero: le modalità di presentazione della domanda sono le stesse descritte sopra, utilizzando i modelli appositi.
Si ricorda inoltre al cittadino che:
- è opportuno verificare la corretta attribuzione del numero civico prima di presentare la dichiarazione:
- è necessario dichiarare il titolo in base al quale si occupa legittimamente l’abitazione (es.: proprietà, affitto, …);
- occorre dichiarare se nell’abitazione vi siano già dimoranti altre persone, e se via sia con le stesse parentela, affinità, o affettività che possano dar origine ad una sola famiglia:
- si consiglia di essere muniti, per ciascun componente il nucleo familiare, della seguente documentazione:
- patente di guida
- documento d’identità valido
- carta di circolazione dei mezzi di proprietà
- codice fiscale
- eventuali contratti di locazione
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata
Documenti allegati:
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dichiarazione_di_cambio_residenza_o_iscrizione – Allegato_1 .rtf
dichiarazione_di_trasferimento_di_residenza_allestero – Allegato_2 .rtf
documentazione iscrizione per cittadini non appartente all’Unione europea – Allegato A .rtf
documentazione iscrizione cittadini Unione eufopra – Allegato B .rtf
come fare per cambiare residenza . rtf
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